Stranieri

  

 

Alunni Stranieri

I minori stranieri, come quelli italiani, sono innanzitutto persone e, in quanto tali, titolari di diritti e doveri che prescindono dalla loro origine nazionale.

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, infatti, all’art. 2 afferma che “ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente dichiarazione, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione”; principi confermati dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia del 1989, ratificata dall’Italia nel 1991. Si tratta di Dichiarazioni che l’Italia ha fatto proprie, le quali valgono sul nostro territorio e costituiscono un punto fermo per le politiche e gli interventi che sono rivolti o che coinvolgono bambini, ragazzi, adolescenti provenienti da tutto il mondo che vivono da noi.

È giusto oggi riconoscere la coerenza nel tempo e il successo del nostro modello di integrazione che si è costruito nel tempo, sulla base del diritto e del riconoscimento delle buone pratiche di scuola inclusive.

La tutela del diritto di accesso a scuola del minore straniero trova la sua fonte normativa nella legge sull’immigrazione n. 40 del 6 marzo 1998 e nel decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998. La legge n. 189 del 30 luglio 2002 ha confermato le procedure di accoglienza degli alunni stranieri a scuola.

Il quadro normativo, imperniato sull’autonomia delle istituzioni scolastiche, regolata dal D.P.R. n.275/99, ha consentito e consente di affrontare tutti gli aspetti connessi con l’integrazione degli stranieri, con soluzioni flessibili adattate al particolare contesto in cui opera la scuola.

Anche la nostra Istituzione scolastica ha recepito la circolare ministeriale n. 24 del 1° marzo 2006 sulle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri ed ha elaborato un Protocollo di accoglienza.

Gli alunni stranieri vengono iscritti, in via generale, alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti deliberi, sulla base di specifici criteri, l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto tra l’altro, delle competenze, abilità e dei livelli specifici di conoscenza della lingua italiana dell’alunno. In questo ultimo caso è prevista l’assegnazione alla classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella anagrafica.

Nella nostra istituzione scolastica il Collegio dei docenti ha deliberato le seguenti procedure:

 Scuola primaria

L’alunno straniero viene valutato dal team docenti della classe anagrafica di corrispondenza attraverso una serie di prove. Se le prove risultano essere positive l’alunno viene inserito nella classe (o avanzato di una classe), in caso contrario viene retrocesso di una. Il team docenti relazionerà al Collegio dei docenti in merito alla decisione assunta.

Scuola secondaria

L’alunno straniero è valutato da una commissione formata da tre insegnanti (italiano, inglese e matematica) con una serie di prove. Se queste risultano positive l’alunno viene inserito nella classe corrispondente (o avanzato di una classe), in caso contrario viene retrocesso di una. La commissione relazionerà al Collegio dei docenti in merito alla decisione presa.